I diritti della persona sono tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
Negli articoli successivi della Carta sono elencati diversi diritti fondamentali, come ad esempio quello all’uguaglianza, al lavoro, alla libertà religiosa, di manifestazione, di espressione del pensiero e via dicendo.
Quelli “di nuova generazione”, secondo gli esperti diritto costituzionale, sono quelli che non sono esplicitamente previsti dal dettato costituzionale ma sono stati ricavati dalla giurisprudenza della Consulta. Tra questi, ad esempio, c’è il diritto alla libertà sessuale, riconosciuto per la prima volta dalla sentenza 561 del 1987.
Con questa espressione si possono però intendere anche quei diritti legati alle nuove tecnologie, come il diritto di accesso a internet, che nel 2010 Stefano Rodotà aveva proposto di inserire in Costituzione.